Onorevoli Colleghi! - Con il presente progetto di legge ci si propone di liberalizzare le adozioni, semplificare il relativo procedimento e consentire all'adottato di accedere alle informazioni che riguardano le sue origini una volta compiuti i diciotto anni.
      La proposta di legge mira, innanzitutto, ad uniformare i requisiti richiesti per l'affidamento e l'adozione. La legge vigente (legge n. 184 del 1983), infatti, prevede per i cosiddetti «single» la possibilità di ottenere l'affidamento di un minore, ma non anche quella di adottarlo, con conseguenti gravi disagi per entrambi. La riformulazione degli articoli 2 e 6 della legge n. 184 del 1983 che viene proposta in questa sede fa fronte a tale problema, consentendo anche a singole persone di ottenere l'adozione del minore.
      Per quanto riguarda, in particolare, le adozioni, il nuovo testo dell'articolo 6 che viene proposto mira a porre la normativa italiana tra le più avanzate in materia, avendo come riferimenti le legislazioni danese, olandese e statunitense. L'adozione viene svincolata dal concetto tradizionale di famiglia quale unione di due persone di sesso diverso che hanno contratto matrimonio: si intende consentire l'adozione, oltre che ai singoli, anche a coppie di persone non sposate, ritenendo sufficiente nell'interesse del minore che il singolo o la coppia adottante siano in grado di assicurare all'adottando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le

 

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relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Per quanto concerne il procedimento, si propone di dimezzare i tempi entro i quali gli interessati devono ricevere risposta dal tribunale per i minorenni, laddove i termini a favore delle parti per la presentazione di istanze restano invariati.
      Infine viene consentito all'adottato, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, l'accesso alle notizie riguardanti le sue origini e l'identità dei genitori biologici al compimento del diciottesimo anno di età, laddove il termine attuale è di venticinque anni.
 

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